Sicurezza sul lavoro

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Sicurezza sul lavoro

Salve, questo è un glossario di normative riguardanti la sicurezza sul lavoro pubblicato da varie fonti legali. Dove sono indicati articoli di proceddura civile e penale, si sottolinea che le pene sono variabili a seconda del tempo trascorso e della gravità dei reati accumulati. Tutto a titolo informativo per sensibilizzare le coscienze, combattere l’ignoranza ed aiutare con informazioni pubbliche i nostri volontari e gli organi competenti, ricordando che spesso lamentele, omertà e indifferenza sono un nulla di fatto per un futuro migliore. Qui si aiutano Associazioni e tutte le Forze dell’Ordine di Pronto Intervento che, come sappiamo, hanno stipendi troppo bassi per le mansioni svolte, pochi mezzi e poco personale; oltre a non avere coperture assicurative in caso di lesioni o decessi per difendere noi o loro stessi (anche se stanno cercando di spegnere un incendio)! Detto questo, direi che la situazione è primitiva e scandalosa ed è nostro dovere come cittadini onesti dare Loro una mano. Condividi il progetto! Parlane nei social, con amici, parenti, compagni e pure con Insegnanti e Professori, a scuola o all’universitàIl cellulare lo hanno tutti! Iscriviti, scegli la categoria per pubblicare la tua foto! Non è difficile! Oscuriamo targhe e volti se le foto riguardano persone e veicoli, rispettiamo la legge! Le istruzioni sono a questo LINK. Buon Lavoro da aiutaitalia.report! “Un’ idea onesta per un popolo migliore“.

Molestia o disturbo alle persone

Art. 660 Codice Penale: chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 [c.p. 659].

Molestie sessuali

Il reato di molestie sessuali si configura nel quadro del delitto di “violenza sessuale” che è un reato contro la persona disciplinato dagli art.609 bis e seguenti del codice penale italiano dove chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Mobbing

Le condotte vessatorie da parte del datore di lavoro commesse in danno del dipendente possono portare ad una condanna per lesioni personali di cui all’articolo 582 c.p. : chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Sfruttamento sul lavoro

Lo sfruttamento del lavoro, il reato di cui all’art. 603 bis, cod. pen., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1)recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ricatto/Estorsione

Art. 629 Codice penale: chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Rapina

Art. 628 Codice penale: chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 927 euro a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità. La pena è della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000.

Sicurezza sul lavoro

Luogo di lavoro e responsabilità dell’ RSPP.

Chi è l’RSPP? E quali sono i suoi compiti?

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP – definito dall’ art. 32 del D.Lgs. 81/2008) è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio dei prevenzione e protezione dai rischi, e cioè l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. È una figura obbligatoria ed è un consulente del datore di lavoro in materia di sicurezza.

Quali sono i suoi compiti e le funzioni dell’RSPP?

L’RSPP è colui che valuta i fattori di rischio presenti all’interno di un’attività lavorativa e che progetta e pianifica il programma di miglioramento per garantire la sicurezza dei lavoratori, mentre il DATORE DI LAVORO è l’unica figura che detiene il potere di spesa all’interno del contesto lavorativo per attuare tutte le disposizioni elaborate dal RSPP. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

Chi nomina l’RSPP? RSPP datore di lavoro, RSPP interno e RSPP esterno

La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Art.17 D.Lgs. 81/08). L’RSPP può essere interno oppure può essere un professionista esterno all’azienda.
In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Quali sono le responsabilità dell’RSPP

La legge non prevede sanzioni per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa. L’RSPP, infatti, risponde insieme al datore di lavoro ogni qual volta il verificarsi di un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

Quali requisiti deve avere un RSPP?

Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti in relazione alla classe di rischio dell’attività (definita dai settori ATECO). La durata di tali percorsi varia dalle 16 alle 48 ore in funzione del settore lavorativo.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dell’accordo Stato/Regione del 21 dicembre 2011.

Cosa può fare Studio Formazione per la tua azienda?

Studio Formazione è Ente Accreditato e vi supporta nella pianificazione di percorsi formativi per la formazione dell’RSPP interno all’azienda per i rischi basso, medio e alto. Se invece volete nominare come RSPP una figura esterna all’azienda, un professionista di Studio Formazione può essere incaricato come RSPP esterno e affiancarvi nel coordinamento e nella gestione della sicurezza.

Risarcimento danni

Rovina da edifici, e omessa manutenzione pubblica e privata. Chi è responsabile?

Secondo la giurisprudenza, il risarcimento del danno derivante da rovina di edificio può essere chiesto in caso di qualunque disgregazione sia dell’edificio stesso che di un suo elemento strutturale. Con quest’ultima espressione si vuole far riferimento a tutte quelle parti dell’immobile che sono stabilmente incastonate nello stesso e, quindi, fanno parte della sua struttura costituendone parte integrante. Si pensi ad immobili pubblici o privati come ad esempio: scuole, asili, ospedali, enti comunali e regionali, locali commerciali, condomini ecc… Dove troviamo: rampe di scale, serramenti, pareti e soffitti in cemento, mattoni o cartongesso, ascensori, garage, ringhiere, grate, cancelli, cornicioni, camini, tegole e impianti per le forniture dei servizi (tubature per acqua, gas e riscaldamenti, cavi per luce, telefono e antenne). Qualora uno di questi elementi si deteriori, crolli, si stacchi dall’edificio procurando un danno di qualunque genere, il proprietario del bene ne risponde che sia un privato, il Comune, la Regione o lo Stato. La casistica giurisprudenziale è piuttosto ampia. L’ipotesi in esame è stata riconosciuta anche in caso di infiltrazioni derivanti, ad esempio, dall’omessa o insufficiente manutenzione del tetto (che non garantiva quindi un’adeguata protezione).

Risarcimenti e infortuni

Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Tabella di indennizzo per danno biologico o infortunio sul lavoro.

Tabella Indennizzo Danno Biologico
Tabella Indennizzo Danno Biologico

INAIL

DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO

Ufficio Rapporti extranazionali e gestione delle prestazioni economiche

(1 .1  GIU.  2019)

DATA PROT.n. ORGANO
 

12/06/2019

 

201

 

DETPRES

 

 

Al Presidente

Oggetto: rivalutazione annuale, con decorrenza 1 luglio 2019, delle  prestazioni economiche per infortunio sul lavoro  e malattie professionali per i settori industria, agricoltura, navigazione e medice esposti a  radiazioni ionizzanti.

Premessa

L’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, come modificato dall’articolo 2, comma 114, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla  legge  del  24 novembre 2006,  n.  286,  ha stabilito che, con effetto dall’anno 2000  e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per  la  liquidazione delle  rendite corrisposte daii’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione deii’Inail, con decreto del Ministro  del  lavoro   e  della   previdenza  sociale,   previa   conferenza di servizi  con  il Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla  legge, con il Ministero della salute,  sulla base della   variazione effettiva dei prezzi  al consumo per  le  famiglie  di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente.

Lo stesso articolo 11 prevede, inoltre, che gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in  cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4, della  legge 28 febbraio 1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

La rivalutazione è attuata su proposta dell’ Inail e deve essere recepita in appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base della normativa vigente, la competenza già spettante al Consiglio di amministrazione è ora del Presidente dell’Istituto, la cui determina deve essere poi recepita in apposito decreto del predetto Ministero.

L’ultima rivalutazione delle prestazioni economiche è stata effettuata con i decreti ministeriali del 19 luglio  2018.

Per il corrente anno, con nota  del 15 aprile 2019, la Consulenza statistico attuariale, tenuto conto che non si è  verificata la variazione retributiva minima fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della  legge  del 28 febbraio 1986, n. 41, ha rilevato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il 2017 è risultato  pari a 101,0  e  per l’anno 2018 pari 102,1 (base   2015=100)  (al 1.1), registrando, pertanto, una variazione pari  all’1,1%.

Con la suddetta nota, la Consulenza statistico attuariale, sulla  base della variazione del suddetto indice Istat  intervenuta tra il 2017 e  il  2018 (media annua), pari all’1,1%,  ha  quindi provveduto a rideterminare gli importi  delle prestazioni in questione, che di seguito si illustrano.

Settore industria

La retribuzione media giornaliera, fissata con decorrenza  1°  luglio 2018  in  euro 77,97,  viene rivalutata, con  decorrenza 1° luglio  2019, del  1,1% risultando pari a euro 78,83.

I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da  assumere, con  decorrenza 1° luglio  2019, ai fini del calcolo  della rendita – ottenuti, ai sensi  dell’articolo 116  del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del  30 giugno 1965, n.  1124 (nel  seguito, Testo  unico 1124/1965), moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita  del  30%   per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale- sono i seguenti:

  • limite minimo euro 16.554,30 (in  precedenza euro 16.373,70);
  • limite massimo euro 30.743,70  (in  precedenza euro 30.408,30),

Entro  i predetti limiti, pertanto, saranno riliquidate, dal 1  luglio 2019, le rendite in corso di godimento.

Inoltre, per  le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio  2019, alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione, a  seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale:

  • per il 2017 e precedenti 1,011
  • per il 2018 e il 1° semestre 2019 1,000

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma  130, della legge  27 dicembre 2013, n.147  (legge di stabilità 2014), la liquidazione delle rendite relative ai superstiti dei lavoratori dell’industria deceduti a far data dal 1° gennaio 2014  è calcolata sulla base del massimale di euro 30.743,70 previsto per i lavoratori dell’industria.

Marittimi

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro  78,83) e della retribuzione annua minima (euro  16.554,30), i nuovi massimali retributivi risultano così fissati:

  • per i comandanti e capi macchinisti euro 44.270,93
  • per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro 37.507,31
  • per gli altri ufficiali euro 34.125,51

Settore agricoltura

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base vanno riliquidate, dal 1 luglio 2019, le rendite dirette e a superstiti (per  lavoratori deceduti in data anteriore al 1 gennaio  2014),  è  di euro 24.981,61.  Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 24.709,80 x 1,011).

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1 gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della legge del 26 febbraio 1982,  n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, lettera e), della  legge del 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette e a superstiti (per lavoratori deceduti in data anteriore all’ 1  gennaio 2014), costituite con decorrenza dall’ 1 giugno 1993 in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205, primo  comma, lettera  b),  del  Testo unico 1124/1965 o loro superstiti è di euro 16.554,30, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria. Le rendite con decorrenza anteriore all’ 1 giugno 1993  saranno, invece, riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro 24.981,61.

Infine,  si rappresenta che anche per le rendite relative a superstiti di tutti i lavoratori agricoli deceduti a far data  dall’ 1  gennaio 2014 trova applicazione l’articolo 1, comma 130,  della legge 147/2013 (legge di  stabilità 2014). Pertanto, tali  rendite vanno liquidate sulla base del massimale di euro 30.743,70 previsto per i lavoratori dell’industria.

Medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive

La  retribuzione convenzionale annua, sulla cui base vanno riliquidate le rendite dirette e a superstiti in godimento dal 1° luglio 2019, è di  euro  61.385,80. Tale importo è pari  alla  precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro  60.717,90 x 1,011).

Assegno per assistenza personale continuativa e assegno “una  tantum” in caso di morte

Dal 1° luglio 2019, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge del 10 gennaio 1982, n.251, sono rivalutati secondo il suddetto coefficiente (1,011) anche l’assegno per assistenza personale continuativa”, il cui importo mensile è elevato da euro 539,09 a euro 545,02. Il valore dell’assegno “una tantum” in caso di morte (assegno funerario) è stato elevato a euro 10.000,00 dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell’articolo 1,comma 1126, lett. i)  della  legge del 30 dicembre 2018,   n.145, rispetto all’importo di euro 2.160,00 corrisposto fino al 31 dicembre 2018, per entrambi i settori industria e agricoltura. La rivalutazione di tale assegno decorrerà dall’anno 2020.

Assegni continuativi mensili

Dal 1° luglio 2019, ai sensi dell’articolo 8 della legge del 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 (industria) e 235 (agricoltura) del Testo unico 1124/65 devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando, quindi, ai detti assegni il coefficiente di variazione 1,011, unico per  i due settori ai sensi dell’articolo 14, lettera c), della  legge 243/1993, si ottengono i seguenti importi:

Settore industriale Settore agricolo
Inabilità Importi

precedenti

Importi dal

01.07.2019

Importi

precedenti

Importi dal

01.07.2019

dal  50 al 59% € 302,49 € 305,82 € 378,89 € 383,06
dal  60  al 79% € 424,40 € 429.07 € 528,72 € 534,53
dall’SO  aii’89Dfo € 787,97 € 796,64 € 907,71 € 917,69
dal  90 al 100% € 1.213,97 €  l.227,32 € 1.286,67 € 1.300,82
100% + a.p.c € 1.753,77 € 1.773,06 € 1.825,75 € 1.845,83

Oneri

Sulla base dei calcoli effettuati dalla  Consulenza statistico attuariale, la rivalutazione comporterà  una spesa complessiva di euro 28.383.900 di cui euro 25.099.700 per il settore industriale, euro 2.966.800 per il settore agricoltura,euro 82.400 per i medici radiologi, euro 235.000 per il settore navigazione, nonché un incremento   complessivo delle riserve pari ad euro 15.478.000 di cui euro 14.100.000 relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) del settore industriale, euro 1.168.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) dei medici radiologi, ed euro 210.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendit-e (dirette e ai superstiti) del settore navigazione.

La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione delle prestazioni economiche, quantificata complessivamente in euro 28.383.900,  graverà sulla voce contabile U.l.04.02.02.006 “Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro”. imputabile alla Missione/programma 1.2 “Prestazioni economiche degli assicurati”- del Bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa.

Si allega lo schema di determina che, una volta adottata, dovrà essere inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della emanazione dei decreti previsti dalla legge.

INAIL CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore Finanziario e Prestazioni

NOTA TECNICA SULLA RIVALUTAZIONE DAL 1° LUGLIO 2019 DELLE  PRESTAZIONl ECONOMICHE PER INFORTUNlO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE NEI SETTORI INDUSTRIA, AGRICOLTURA, MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONl IONIZZANTI, COMPONENTI LO STATO MAGGIORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E DELLA PESCA MARITTIMA.

PREMESSA

La procedura fissata dal Testo Unico Infortuni (D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965) per la rivalutazione periodica delle rendite e dalle successive modifiche normative è stata integrata dall’art. Il del Decreto Legislativo n. 38 del23 febbraio 2000. Tale articolo stabilisce che, con effetto dali’anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail sia rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto ali’anno precedente (indice Istat). Gli incrementi annuali così determinati verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva prevista dalla legge n. 41 dell986 (art. 20).

Quanto sopra premesso e facendo presente che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui sopra, vengono illustrati  nel seguito i parametri fondamentali della rivalutazione 1 luglio 2019.

RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE INDUSTRIA

L’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’Istat (al netto dei consumi dei tabacchi) è risultato per l’anno 2017 pari a 101,0 e per l’anno 2018 pari a 102,1 (base 2015= 100). Pertanto si ottengono i seguenti coefficienti di rivalutazione, da applicare alle retribuzioni effettive relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi nei periodi di seguito indicati:

La nuova retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite è pertanto pari a € 78,83 = € 77,97x 1,011

Per ciò che attiene ai nuovi limiti salariali da fissare con decorrenza 1 luglio 2019 risulta:

  • nuovo minimale = € 78,83 x 300 x O,70 = € 16.554,30
  • nuovo massimale= € 78,83 x 300 x 1,30 = € 30.743,70

RIVALUTAZIONE DEL MASSIMALE RETRIBUTIVO PER I COMPONENTI LO STATO MAGGIORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E DELLA PESCA MARITTIMA.

A norma del terzultimo comma dell’Art. 116 del D.P.R. 30.6.1965,  n. 1124 i nuovi massimali retributivi per la collettività in oggetto risultano i seguenti:

  • a) per i comandanti  e capi macchinisti € 30.743,70  x 1,44 = € 44.270,93
  • b) per i primi ufficiali di coperta e di macchina € 30.743,70  x 1,22 = € 37.507,31
  • c) per gli altri ufficiali € 30.743,70 x 1,11 =€ 34.125,51

DETERMINAZIONE DELLE NUOVE MISURE DEGLI ASSEGNI PER L’ ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E DELL’ ASSEGNO “UNA VOLTA TANTO” IN CASO DI MORTE

Ai sensi degli Artt. 6, 7 e 8 della legge 1 maggio 1982, n.251, sono rivalutati anche gli assegni per l’assistenza personale continuativa e l’assegno in caso di morte (assegno funerario); le misure di questi assegni sono identiche per i settori Industria e Agricoltura.

Il valore mensile dell’assegno per l’assistenza personale continuativa già fissato in € 539,09 viene ad essere elevato nella misura di: € 539,09 x 1,011 = € 545,02

Il valore dell’assegno una volta tanto in caso di morte (assegno funerario) è stato elevato a € 10.000,00 dall’ 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.!c.1126 lettera i) della Legge n.l45 de\30.12.2018, rispetto ai 2.160,00 euro corrisposti fmo a\31.12.2018. La rivalutazione di tale assegno decorrerà dall’anno 2020.

RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE AGRICOLTURA

La nuova retribuzione annua convenzionale sarà pari a: € 24.709,80 x 1,011 = € 24.981,61

Inoltre, a norma dell’Art. 14 lettera e) della legge 243/1993, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e a superstiti, decorrenti dall’1 giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all’ Art. 205, comma primo, lettera b) del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, è fissata a decorrere dall’ 1  luglio 2019 in €16.554,30 cioè pari al.minimale di legge previsto per i lavoratori dell’Industria.

RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI

La nuova retribuzione annua convenzionale sarà pari a: € 60.717,90 x 1,011 = € 61.385,80 (coefficiente di rivalutazione: 1,011)

CONCLUSIONI

In base a quanto esposto si riassumono di seguito i coefficienti nonché gli importi delle retribuzioni annuali e degli assegui da riportare nei decreti di rivalutazione con decorrenza 1 luglio 2019 per le gestioni Industria, Componenti lo Stato Maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, Agricoltura e Medici esposti a mdiazioni ionizzanti.

INDUSTRIA

  • Nuovo minimale = € 16.554,30
  • Nuovo massimale = € 30.743,70

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni:

  • per  il2017 e precedenti: 1,011
  • per il 2018 e I semestre 2019: 1 ,000

COMPONENTI LO STATO MAGGIORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E DELLA PESCA MARITTIMA.

Nuovi massimali:

  • per i comandanti e capi macchinisti = € 44.270,93
  • per i primi ufficiali di coperta e di macchina = € 37.507,31
  • per gli altri ufficiali = € 34.125,51

ASSEGNI PER L’ ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E “UNA VOLTA TANTO” IN CASO DI MORTE

  • Asseguo mensile per l’Assistenza Personale Continuativa: € 545,02
  • Asseguo una volta tanto in caso di morte: € 10.000,00

AGRICOLTURA

  • Nuova retribuzione annua convenzionale: € 24.981,61 (coefficiente di rivalutazione: 1,011)
  • Nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e a superstiti decorrenti dall’ 1 giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all’Art. 205, comma primo del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ai sensi dell’Art. 14, lettera e) della legge 19 luglio 1993, n. 243: € 16.554,30 (coefficiente di rivalutazione = 1,011)

RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI

  • Nuova retribuzione annua convenzionale: € 61.385,80 (coefficiente di rivalutazione: 1,011)

INDUSTRIA

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL’1.7.2019 (migliaia di Euro)

Esercizio 2019

  • Rendite dirette (comprese le quote integrative) 11.803,0
  • Rendite a superstiti 5.696,0
  • Altre prestazioni,  di cui: 7.600,7
  • Liquidazioni in capitale 40,0
  • Assegni continuativi mensili 2,7
  • Assegni in caso di morte (‘) 7.425,0
  • Assegni APC 132,0
  • Annualità alle vedove per nuovo matrimonio 1,0
  • TOTALE 25.099,7
  • Incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite di cui 14.100,0
  • Rendite dirette 10.100.0
  • Rendite a superstiti 4.000,0

Maggior onere dovuto all’incremento dell’imporlo dell’Assegno passato da 2.160,00 € de/2018 ai 10.000,00 € dall’ 1 gennaio 2019.

AGRICOLTURA

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL’ 1.7.2019 (migliaia di Euro)

Esercizio 2019

  • Rendite dirette (comprese le quote integrative) 1.931,0
  • Rendite a superstiti 640,0
  • Altre prestazioni,  di cui: 395,8
  • Liquidazioni in capitale 2,8
  • Assegni continuativi mensili 2,0
  • Assegni in caso di morte (*) 370,0
  • Assegni APC 21,0
  • Annualità alle vedove per nuovo matrimonio
  • TOTALE  2.966,8

(*)Maggior onere dovuto all’incremento dell’importo dell’Assegno passato da 2.160,00 € de/2018 ai 10.000,00 € da/1° gennaio 2019

MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL’ 1.7.2019 (migliaia di Euro)

Esercizio 2019

  • Rendite dirette (comprese le quote integrative) 27,0
  • Rendite a superstiti 32,0
  • Altre prestazioni,  di cui: 23,4
  • Liquidazioni in capitale
  • Assegni continuativi mensili
  • Assegni in caso di morte (“) 23,4
  • Assegni APC
  • Annualità alle vedove  per nuovo matrimonio
  • TOTALE 82,4
  • Incremento riserve di cui: 1.168,0
  • Rendite dirette 605,0
  • Rendite a superstiti 563,0

(*) Maggior onere  dovuto all’incremento dell’importo  dell’Assegno passato da 2.160,00 € de/2018 ai 10.000,00 € dall’ 1 gennaio  2019

SETTORE NAVIGAZIONE

(comprende i maggiori oneri  della rivalutazione di tutta la gestione)

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL’ 1.7.2019 (migliaia di Euro)

Esercizio 2019

  • Rendite dirette (comprese le quote integrative) 80,0
  • Rendite a superstiti 68,0
  • Altre prestazioni, di cui: 87,0
  • Liquidazioni in capitale
  • Assegni continuativi mensili
  • Assegni in caso di morte (‘) 86,0
  • Assegni APC 1,0
  • Annualità alle vedove per nuovo matrimonio
  • TOTALE 235,0

Incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite di cui: 210,0

  • Rendite dirette 92,0
  • Rendite a superstiti 118,0

(*)Maggior onere dovuto all’incremento dell’importo dell’Assegno passato da 2.160,00  € de/2018 ai 10.000,00 € dall’ 1 gennaio 2019.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L)

VERSIONE AGGIORNATA SU WWW.ISPETTORATO.GOV.IT

(PDF online)

REV. FEBBRAIO 2019